Statuto

ALLEGATO “A” AL N. 12.832 di RACCOLTA STATUTO dell’Associazione denominata “UNA CITTA’”

Articolo 1. Denominazione
E’ costituita un’associazione denominata “UNACITTA’” a norma degli articoli 12 e seguenti del codice civile. L’Associazione non ha scopo di lucro.

Articolo 2. Sede e durata
L’Associazione ha sede legale in Roma. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di spostare la sede legale all’interno del Comune di Roma, e di aprire una o più sedi operative in località diverse nell’ambito del territorio nazionale ove sussista l’interesse degli associati, nonché le condizioni ambientali per il conseguimento degli scopi sociali. L’Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea degli Associati.

Articolo 3. Fine Sociale
L’associazione ha lo scopo di:
- promuovere e patrocinare iniziative politiche, culturali, sociali, artistiche e ricreative;
- promuovere e gestire convegni, dibattiti, ricerche, seminari di studio, corsi didattici nonché circoli culturali e sale di lettura.
L’associazione potrà altresì partecipare ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonchè partecipare ad enti con scopi sociali, culturali ed umanitari. L’associazione potrà svolgere ogni attività, anche commerciale, purchè in via occasionale e non prevalente e purchè si tratti di operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento dello scopo associativo, ivi comprese operazioni economiche, finanziarie (non nei confronti del pubblico) e patrimoniali in genere, atte e funzionali al perseguimento dello scopo associativo. Tutte tali attività devono svolgersi nel rispetto ed in conformità delle norme di legge vigenti e che ne disciplinano l’esercizio. In ogni caso, non sono considerate commerciali, ai sensi dell’art. 148, terzo comma, D.P.R. 917/1986 così come modificato dall’articolo 1 del D. Lgs. 344/2003, le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonchè le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
Per l’attività commerciale l’associazione, ai sensi dell’art. 144, secondo comma, del D.P.R. 917/1986 così come modificato dall’art. 1 del D. Lgs. 344/2003, avrà l’obbligo di tenere la contabilità separata.

Articolo 4. Entrate dell’Associazione
Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote di iscrizione ed associative annuali versate dagli Associati da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Il patrimonio è costituito da: a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione; b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti ed eventualmente da contributi di privati, dello Stato, degli Enti Locali, di altri Enti e Organismi nazionali ed internazionali; d) eventuali contribuzioni di associati onorari. Le quote di iscrizione e quelle associative annuali sono determinate dal Consiglio Direttivo il quale stabilisce le modalità di versamento. Le quote associative sono uguali e non differenziate. Il mancato regolare pagamento delle quote associative costituisce elemento di cessazione della qualifica di Associato ai sensi del successivo art. 7, 2° comma. lett. c). Le entrate di cui al presente articolo non po- tranno essere capitalizzate né distribuite agli associati, ma dovranno essere destinate inte- gralmente allo sviluppo delle attività istitu- zionali dell’Associazione. Le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare l’eventuale reddito complessivo.
La quota o il contributo associativo non sono trasmissibili, nè rivalutabile.

Articolo 5. Associati
Gli Associati si distinguono in Fondatori, Ordinari ed Onorari. Sono Associati Fondatori coloro che siano intervenuti all’atto costitutivo, nonché coloro che sono considerati tali dagli Associati Fondatori in sede di costituzione oppure con successiva delibera motivata adottata dal Consiglio Direttivo. Sono Associati Ordinari coloro che avendo presentato la domanda, siano stati accettati secondo quanto previsto al successivo articolo 6 ed abbiano effettuato il versamento delle quote di iscrizione ed associative annuali. Sono Associati Onorari persone o enti che diano contributi anche non economici e di particolare rilievo per il raggiungimento degli scopi associativi. Gli Associati, siano essi Fondatori, Ordinari o Onorari, sono titolari di pari diritti e devono essere maggiorenni.

Articolo 6. Ammissione
Associati Ordinari Possono essere associati dell’Associazione tutti coloro che abbiano domandato di far parte dell’associazione e la cui domanda di ammissione è stata accettata dal Consiglio.

Articolo 7. Doveri degli Associati Fondatori, Ordinari e Onorari
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi: a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell’anno; b) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo a seguito di accertati motivi di incompatibilità, di violazione delle norme e degli obblighi del presente statuto, o per la perdita del requisito in base al quale è avvenuta l’ammissione, o per non aver pagato la quota associativa, o per altri motivi che comportino indegnità; in ogni caso, il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno alla revisione della lista degli associati. La delibera di esclusione dev’essere comunicata all’Associato. In ogni caso, l’Associato escluso potrà, entro trenta giorni da quello in cui ne abbia avuto notizia, impugnare il provvedimento di esclusione con ricorso al Collegio dei Probiviri di cui appresso.
La riammissione potrà essere richiesta soltanto dopo che siano cessate le cause che l’hanno determinata. E’ in ogni caso esclusa qualsiasi forma di partecipazione sociale che possa essere ritenuta “temporanea” ai sensi di legge.

Articolo 8. Diritti degli Associati
Tutti gli Associati, e quindi sia gli Associati Fondatori, Ordinari ed Onorari, avranno pari diritti e doveri, nonchè il diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi dei beni e delle attrezzature gestiti dall’Associazione e di ottenere accesso alle manifestazioni promosse dall’Associazione. Ove deliberato dal Consiglio, l’accesso a determinate attività istituzionali dell’associazione potrà essere assoggettato al pagamento di un contributo supplementare. Ogni Associato maggiore di età ha diritto di partecipare all’assemblea nonchè ha diritto ad un voto in seno alla medesima, in particolare anche per quanto riguarda le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto o del regolamento interno e la nomina del consiglio direttivo e degli organi direttivi in genere. L’Associato non ha alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione nonché i fon- di, le riserve o il capitale non potranno mai essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante tutta la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 9. Organi Sociali
Organi dell’Associazione, da nominarsi per almeno la metà tra gli Associati Fondatori (o se Ente fondatore da persona nominata dall’Ente) sono:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Tesoriere, se nominato;
e) il Segretario, se nominato;
f) il Collegio dei Probiviri, se nominato;
g) il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

Articolo 10. Assemblea degli Associati
L’Assemblea è composta sia dagli Associati in regola con i pagamenti delle rispettive quote annuali associative al momento della spedizione dell’avviso di convocazione. All’Assemblea degli Associati spettano i seguenti compiti:
In sede ordinaria
a) approva il programma annuale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
b) determina l’importo di anno in anno delle quote di iscrizione e delle quote annuali associative;
c) approva la relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dall’Associazione ed il bi- lancio consuntivo;
d) nomina previa determinazione del relativo numero con riferimento al successivo articolo 12, i membri ed il Presidente del Consiglio Direttivo, i membri ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed i membri del Collegio dei Probiviri;
e) delibera su tutti gli altri oggetti che a norma di statuto sono riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. In sede straordinaria
f) delibera sullo scioglimento dell’Associazione;
g) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
h) delibera sul trasferimento della sede dell’Associazione fuori dal Comune di Roma;
i) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11. Svolgimento dell’Assemblea
L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno entro il 30 marzo per l’approvazione del programma annuale di attività, della relazione predisposta dal Consiglio Direttivo sull’attività svolta nel precedente esercizio e del relativo bilancio consuntivo. L’Assemblea è altresì convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o quando lo richieda, un numero di Associati che rappresenti almeno un terzo del totale degli stessi in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
L’Assemblea è convocata a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, previa deliberazione del Consiglio Direttivo stesso, a mezzo lettera e/o telefax e/o messaggio di posta elettronica spediti all’indirizzo degli Associati almeno quindici giorni prima della data di convocazione contenente l’ordine del giorno, l’ora, il giorno ed il luogo della prima e dell’eventuale seconda convocazione. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L’assemblea potrà essere tenuta anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Articolo 12. Quorum
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di tanti Associati che rappresentino almeno la metà degli stessi in regola con il pagamento della quota associativa annuale ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo od in mancanza da persona nominata dagli intervenuti aventi diritto al voto. Il Presidente nomina di volta in volta il segretario, qualora non sia stato nominato il Segretario del Consiglio Direttivo. Gli Associati hanno diritto ad un singolo voto e possono farsi rappresentare. La stessa persona non può rappresentare più di due Associati. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza degli intervenuti, mentre per quelle straordinarie è necessaria la maggioranza dei due terzi dei presenti e di almeno due terzi degli Associati Fondatori. Le deliberazioni dell’assemblea ed i bilanci devono essere portate a conoscenza degli Associati secondo le modalità che saranno fissate dal Consiglio Direttivo. Le deliberazioni dell’Assemblea sono fatte constare su apposito libro.

Articolo 13. Il Presidente
Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea. Egli ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio senza limitazione alcuna, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione
Il Presidente dura in carica tre anni, come tut- ti i membri del Consiglio Direttivo, e può essere rieletto. In caso di assenza o impedimento del Presidente è sostituito dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.

Articolo 14. Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 11 membri nominati dall’Assemblea, che in sede di nomina provvede alla designazione del Presidente, scelto tra i membri del Consiglio Direttivo stesso. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti. Qualora, per dimissioni o per altra causa, vengano a mancare uno o più membri, purchè meno della metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere per cooptazione alla integrazione del Consiglio stesso, fino al limite statutario; la sostituzione dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea utile. Qualora venga a mancare la maggioranza dei consiglieri in carica il Consiglio Direttivo si riterrà per intero decaduto. In tal caso dovrà essere convocata l’Assemblea degli associati per procedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica.

Articolo 15. Compiti
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni; qualora ritenuto opportuno, può delegare alcuni poteri e/o attribuzioni al Presidente. Il Consiglio Direttivo inoltre provvede a:
a) convocare l’Assemblea degli Associati;
b) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea degli Associati, assumendo tutte le iniziative del caso;
c) predisporre e sottoporre all’Assemblea degli Associati, il programma annuale di attività ed una relazione illustrativa;
d) predisporre e sottoporre all’Assemblea degli Associati nei tre mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, la relazione sull’atti- vità svolta, il bilancio consuntivo su tale attività e quello preventivo;
e) esaminare e deliberare in merito alla domanda di ammissione di nuovi associati nonché alla proposta di esclusione di associati; procedere, ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi degli associati, per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario.

Articolo 16. Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell’Associazione ed anche altrove. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, su iniziativa dello stesso o a seguito di richiesta da parte di almeno due membri del Consiglio. La convocazione deve essere inviata almeno tre giorni prima a mezzo telefax e/o messaggio di posta elettronica. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, il quale nomina di volta in volta il segretario, nel caso in cui non sia stato nominato il Segretario del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare su apposito libro.

Articolo 17. Tesoriere
Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un Tesoriere. Qualora nominato il Tesoriere cura la contabilità dell’Associazione e la riscossione delle quote di iscrizione e di quelle annuali associative; inoltre, redige e sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo, entro il mese di marzo, il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo.

Articolo 18. Segretario
Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un Segretario. Qualora nominato, il Segretario svolge tutte le attività necessarie al funzionamento del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, predispone le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea ed è responsabile dell’organizzazione e del funzionamento degli uffici dell’Associazione.

Articolo 19. Collegio dei Probiviri
L’Assemblea degli Associati può nominare il Collegio dei Probiviri costituito da tre membri. I componenti il Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Spetta al Collegio dei Probiviri:
A) decidere sui ricorsi avverso le delibere del Consiglio Direttivo di non ammissione di associati; B) decidere sui ricorsi degli associati avverso le delibere di espulsione del Consiglio Direttivo; C) decidere – con esclusione quindi di ogni altra giurisdizione – sulle controversie tra associati o tra associati e organi dell’Associazione o tra Consiglio Direttivo e Assemblea o qualunque altra controversia che per legge non debba essere rimessa alla decisione dell’autorità giudiziaria; D) intervenire quale organo tecnico – consultivo o quale arbitro amichevole compositore in tutte le vertenze riguardanti rapporti tra Associazione e terzi.
Il Collegio esercita le sue funzioni senza alcuna formalità di procedura, mentre redige per iscritto i suoi pareri e/o i suoi lodi, che saranno notificati agli interessati a cura del Consiglio Direttivo. Le decisioni del Collegio sono inappellabili.

Articolo 20. Collegio dei Revisori dei Conti
Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti Al Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, spetta nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell’Associazione. Esso deve redigere la relazione circa il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 21. Elezione dei Revisori dei Conti
I Revisori dei Conti sono nominati dall’Assemblea degli Associati in numero di 3 (tre) e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

Articolo 22. Norme finali e generali Esercizi Sociali
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 23. Scioglimento e Liquidazione
In caso di scioglimento, l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. In caso di scioglimento dell’Associazione il netto risultante dalla liquidazione ed i beni facenti parte del fondo comune saranno devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24. Disposizioni finali e Rinvio
In relazione all’art. 148 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, l’associazione è tenuta ad osservare i seguenti obblighi, previsti nei precedenti articoli del presente statuto: a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) conservare una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; c) obbligo di redigere e di approvare annualmen- te un rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni prevista dal presente statuto; d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2538, secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti, criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e) intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabilità della stessa; f) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi dell’ordinamento giuridico italiano.

In originale firmato: Massimo Arlechino – Francesco Cascino – Giuliano Compagno – Umberto Croppi – Silvia Libianchi – Giuseppe Lobefaro – Michele Manzelli – Benedetto Marcucci – Francesco Tamburella – Andrea Tomasini – Clara Tosi – Monica Angela Grazia Scanu – Adolfo de Rienzi notaio